Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 13 nov 1945
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autorità a Noi delegata; Visti gli articoli 3, comma primo, e 4, comma secondo, del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernenti le dichiarazioni di convalida e le dichiarazioni di inefficacia di alcuni provvedimenti ed atti emanati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. I termini previsti dall'art. 3, comma primo, e dall'art. 4, comma secondo, del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, con scadenza anteriore al 30 giugno 1946, sono prorogati sino a tale data. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 12 ottobre 1945 UMBERTO DI SAVOIA Parri - Togliatti Visto, il Guardasigilli: Togliatti Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1945 Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 164. - Frasca
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