Art. 1
1 / 1In vigore dal 13 nov 1945
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 3, comma primo, e 4, comma secondo, del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernenti le dichiarazioni di convalida e le dichiarazioni di inefficacia di alcuni provvedimenti ed atti emanati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
I termini previsti dall'art. 3, comma primo, e dall'art. 4, comma secondo, del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, con scadenza anteriore al 30 giugno 1946, sono prorogati sino a tale data.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 12 ottobre 1945
UMBERTO DI SAVOIA
Parri - Togliatti
Visto, il Guardasigilli: Togliatti
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 164. - Frasca
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-10-12;668#art-1