Art. 7
7 / 15In vigore dal 18 nov 1945
L'art. 162 del Codice penale è sostituito dal seguente:
«Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.
Il pagamento estingue il reato ».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-10-05;679#art-7