Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 18 nov 1945
Il testo dell'art. 135 del Codice penale è sostituito dal seguente: « Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando cento lire, o frazione di cento lire, di pena pecuniaria, per un giorno di pena detentiva ».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-10-05;679#art-6