Art. 5

Art. 5

5 / 15
In vigore dal 18 nov 1945
Il testo dell'art. 78, comma 1°, n. 3, del Codice penale è modificato come segue: « 3° lire trecentomila per la multa, e lire sessantamila per l'ammenda; ovvero lire ottocentomila per la multa e lire centosessantamila per l'ammenda se il giudice si vale della facoltà - indicata nel secondo capoverso dell'art. 24 e nel capoverso dell'art. 26 ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-10-05;679#art-5