Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 18 nov 1945
Le pene pecuniarie comminate per i singoli reati dal Codice penale e dalle leggi penali speciali, nonché le altre sanzioni pecuniarie comminate, per le singole infrazioni, dal Codice di procedura penale, sono raddoppiate. La presente disposizione non si applica alle pene proporzionali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-10-05;679#art-3