Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 18 nov 1945
Il testo dell'art. 26 del Codice, penale è sostituito dal seguente: La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire cinquanta, nè superiore a lire ventimila. Quando, per le edizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al triplo ».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-10-05;679#art-2