Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 18 nov 1945
All'art. 166 del Codice di procedura penale è aggiunto il comma seguente: « Qualora si tratti di un mandato o di un ordine di comparizione, ovvero di un decreto di citazione che non sia diretto alla presentazione in giudizio dell'imputato o delle altre parti, il giudice o il pubblico ministero può disporne la notificazione a mezzo della polizia giudiziaria. In tal caso l'atto, insieme ad un numero a copie uguale a quello delle persone alle quali deve essere notificato, è rimesso all'ufficio di polizia giudiziaria competente per territorio. Questo delega per l'esecuzione uno dei propri agenti, il quale è tenuto ad osservare le disposizioni degli articoli seguenti ».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-10-05;679#art-11