Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 18 nov 1945
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autorità a Noi delegata; Visti i Codici penale e di procedura penale; Visto l' del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . Il testo dell'art. 24 del Codice penale è sostituito dal seguente: « La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire cento, nè superiore a lire centomila. Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere quella della multa da lire cento a lire quarantamila. Quando, per le condizioni economiche del reo, la multa stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al triplo ».
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