Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 25 ott 1945
Gli organici dei ricostituiti Comuni saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 9 dicembre 1939, n. 1790. Al personale già in servizio presso il comune di Ionia e che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-09-22;654#art-2