Art. 2
2 / 3In vigore dal 25 ott 1945
Gli organici dei comuni di Pescina e di San Benedetto dei Marsi saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Al personale già in servizio presso il comune di Pescina che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico più favorevoli rispetto a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-09-07;651#art-2