Art. 1
1 / 6In vigore dal 5 ott 1945
UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, concernente l'ordinamento della Valle d'Aosta;
Visto l' del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
.
Tutte le acque pubbliche esistenti nel territorio della «Valle d'Aosta» sono a questa date in concessione gratuita per novantanove anni. La concessione potrà essere rinnovata.
Dalla concessione sono escluse le acque che alla data del presente decreto abbiano già formato oggetto di riconoscimento di uso o di concessione, anche quando tale uso o concessione vengano a cessare.
Le acque concesse alla Valle potranno da questi essere subconcesse purchè la loro utilizzazione avvenga nel territorio dello Stato e secondo un piano generale, da stabilirsi da un Comitato misto composto di rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici e del Consiglio della Valle.
Le subconcessioni saranno istruite secondo la procedura e le norme tecniche per le concessioni fatte dallo Stato.
Qualora, per difetto di iniziativa privata o per altra causa, sia ritardata l'utilizzazione delle acque, questa potrà essere promossa dallo Stato, fermi restando i benefici economici a favore della Valle.
Non è consentita ad alcun titolo e sotto alcuna forma la cessione della concessione prevista dal presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-09-07;546#art-1