Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 5 ott 1945
Presso il Consiglio della Valle o istituito un Comitato di coordinamento, composto di un rappresentante del Ministero dell'interno che lo presiede, di un rappresentante del Ministero del tesoro e di un rappresentante della Valle, nominato dal Consiglio fra persone ad esso estranee. Il Comitato collabora con gli organi della Valle per l'applicazione del presente decreto e per il migliore sviluppo dell'attività normativa ed amministrativa della Valle.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-09-07;545#art-9