Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 5 ott 1945
Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il presidente del Consiglio della Valle, a mezzo di reparti di polizia dello Stato e di reparti di polizia locale, secondo le direttive del Governo, verso il quale egli è responsabile.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-09-07;545#art-8