Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 5 ott 1945
La vigilanza sulle amministrazioni comunali spetta al presidente del Consiglio della Valle; la tutela alla Giunta. Lo scioglimento delle amministrazioni comunali, per gravi motivi di ordine pubblico o per persistente violazione della legge, spetta al Consiglio della Valle.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-09-07;545#art-7