Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 5 ott 1945
Il presidente può prendere deliberazioni di competenza del Consiglio o della Giunta, quando l'urgenze sia tale da non permetterne la convocazione e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza del Consiglio o della Giunta. Di queste deliberazioni è fatta relazione al Consiglio o alla Giunta nella loro prima adunanza, al fine di ottenerne la ratifica.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-09-07;545#art-6