Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 5 ott 1945
La Giunta ha le attribuzioni che le vengono delegate dal Consiglio o conferite dalle disposizioni del presente decreto e dalle norme regolamentari che saranno emanate dal Consiglio della Valle.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-09-07;545#art-5