Art. 4
4 / 23In vigore dal 5 ott 1945
Il presidente del Consiglio della Valle esegue le deliberazioni del Consiglio ed ha la rappresentanza della Valle. Ad esso spettano tutte le attribuzioni che le leggi vigenti conferiscono al prefetto e al presidente della deputazione provinciale, in quanto non rientrino nella competenza del Consigli• della Valle.
Dell'esercizio dei poteri che si riferiscono a servizi attribuiti dalla legge alla Valle, il presidente è responsabile verso il Consiglio della Valle.
Il presidente è responsabile verso il Governo dell'esercizio dei poteri che per legge restano riservati allo Stato. Il Governo segnala le eventuali inadempienze al Consiglio della Valle, affinché provveda immediatamente. Se il Consiglio non provvede, il Governo può nominare un commissario per l'esercizio, in tutto o in parte, dei poteri previsti dal presente comma, salva l'applicazione dell'.
Decorsi tre mesi dalla nomina del commissario, se la situazione non consente di restituire al presidente del Consiglio della Valle l'esercizio dei poteri previsti dal comma precedente, il Governo deve procedere allo scioglimento del Consiglio della Valle è alla nomina del commissario straordinario a norma dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-09-07;545#art-4