Art. 20

Art. 20

20 / 23
In vigore dal 5 ott 1945
Per tutto quanto non è previsto nel presente decreto, si applicano alla «Valle d'Aosta» le disposizioni concernenti la provincia, comprese quelle relative all'imposizione di tributi a questa spettanti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-09-07;545#art-20