Art. 20
20 / 23In vigore dal 5 ott 1945
Per tutto quanto non è previsto nel presente decreto, si applicano alla «Valle d'Aosta» le disposizioni concernenti la provincia, comprese quelle relative all'imposizione di tributi a questa spettanti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-09-07;545#art-20