Art. 2

Art. 2

2 / 23
In vigore dal 5 ott 1945
La «Valle d'Aosta» ha personalità giuridica ed ha un ordinamento particolare, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, entro l'unità politica dello Stato italiano, sulla base dell'eguaglianza dei diritti di tutti i cittadini italiani e dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-09-07;545#art-2