Art. 18

Art. 18

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In vigore dal 5 ott 1945
Nelle scuole di ogni ordine e grado esistenti nella Valle, all'insegnamento della lingua francese è dedicato un numero di ore settimanali pari a quello della lingua italiana. L'insegnamento di alcune materie può essere impartito in lingua francese. L'insegnamento delle varie materie è disciplinato dalle norme e dai programmi in vigore nello Stato; con gli opportuni adattamenti alle necessità locali. Tali adattamenti, nonché la determinazione delle materie da insegnare in lingua francese, sono effettuati da commissioni miste, composte di rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione e di rappresentanti del Consiglio della Valle. Gli insegnanti delle scuole elementari e medie sono nominati dal Consiglio della Valle. Gli uni e gli altri devono possedere i titoli di studio prescritti dalle leggi dello Stato; gli insegnanti delle scuole medie devono aver conseguito l'idoneità in un concorso generale per le scuole medie dello Stato.
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