Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 5 ott 1945
L'attività amministrativa della «Valle d'Aosta» non soggetta al controllo di merito da parte dell'autorità, governativa; il controllo di legittimità è esercitato dal Comitato previsto nell'articolo precedente, che, a tale • scopo, può disporre ispezioni. Restano ferme, nei riguardi dell'attività amministrativa della «Valle d'Aosta», tutte le guarentigie giurisdizionali previste dalle leggi dello Stato. Con separato provvedimento legislativo saranno determinati gli organi ai quali verranno devolute le attribuzioni giurisdizionali attualmente spettanti alla Giunta provinciale amministrativa e al Consiglio di prefettura.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-09-07;545#art-10