Art. 1

Art. 1

1 / 23
In vigore dal 5 ott 1945
UMBERTO DI SAVOIA Principe di Piemonte Luogotenente Generale del Regno In virtù dell'autorità a Noi delegata; Visto l' del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con tutti i Ministri; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . La Valle d'Aosta, in considerazione delle sue condizioni geografiche, economiche e linguistiche del tutto particolari, è costituita in circoscrizione autonoma con capoluogo in Aosta. Il suo territorio comprende le circoscrizioni dei Comuni indicati nella tabella allegata al presente decreto, firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno. La provincia di Aosta è soppressa. I Comuni non compresi nel territorio della Valle, che attualmente fanno parte della provincia d'Aosta, sono aggregati alla provincia di Torino. I beni, diritti, obbligazioni e rapporti della provincia d'Aosta sono trasferiti alla «Valle d'Aosta», dedotte le attività e passività che si riferiscono ai Comuni che, a norma del comma precedente, vengono aggregati alla provincia di Torino.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-09-07;545#art-1