Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 7 dic 1945
Per la scelta dei libri di testo da adottare nelle scuole elementari, sono richiamate in vigore le norme contenute nel testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione, approvato col R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-31;714#art-2