Art. 3
3 / 5In vigore dal 26 set 1945
I dipendenti dello Stato e degli enti previsti dall'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, rimossi dall'ufficio o licenziati per motivi di epurazione, dal Governo Militare Alleato, s'intendono sospesi cautelarmente dall'ufficio ai sensi dell'art. 22, terzo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.
Detta sospensione decorre dal giorno in cui i provvedimenti suindicati vennero adottati.
La contestazione degli addebiti, ai fini del giudizio di epurazione, deve essere fatta entro tre mesi dal giorno della destituzione all'Amministrazione italiana dei territori in cui detti provvedimenti vennero adottati o, se trattasi di territori già restituiti, dal giorno della entrata in vigore del presente decreto.
È fatto salvo ogni diverso provvedimento disciplinare da adottare nei confronti di detti dipendenti, in conseguenza di procedimenti penali istituiti a loro carico.
Storico versioni
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