Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 26 set 1945
Quando per gravi difficoltà dipendenti dallo stato di guerra non sia stato possibile provvedere alla ricostituzione dei Collegi e dei Consigli notarili nei termini previsti dall', commi 4° e 5°, del decreto legislativo Luogotenenziale 20 loglio 1944, n. 209, il Ministro per la grazia e giustizia può, con propri decreti, assegnare un nuovo termine, non superiore a giorni cent•ttanta per la convocazione del Collegio e a giorni sessanta per la convocazione e l'insediamento del Consiglio. Rimangono ferme in ricostituzioni degli organi stessi già avvenute dopo la scadenza dei termini di cui al suddetto , fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, purchè siano state osservate le disposizioni della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e dal regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-21;570#art-4