Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 22 set 1945
UMBERTO DI SAVOIA Principe di Piemonte Luogotenente Generale del Regno In virtù dell'autorità a Noi delegata; Visto il R. decreto 25 agosto 1938, n. 1648; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . I comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola, Forio, Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana fusi nell'unico comune di Ischia con R. decreto 25 agosto 1938, n. 1648, sono ricostituiti con la Circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo. Il Prefetto di Napoli, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i sei predetti Comuni.
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