Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 27 feb 2016
È riconosciuta la qualifica di mutilato o invalido per la lotta di liberazione a tutti coloro che, nei casi di cui all'articolo precedente, abbiano riportato mutilazioni od invalidità.

Note all'articolo

  • Il D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, ha disposto (con l'art. 1, comma 7-quater) che "Il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, di cui agli articoli da 7 a 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ha effetti solo ai fini delle ricompense al valore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-21;518#art-9