Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 12 set 1945
Ogni Commissione provvede alla nomina nel proprio seno di un segretario. Per la raccolta degli elementi necessari al loro lavoro, gli uffici di segreteria delle Commissioni si varranno delle notizie trasmesse dai rappresentanti militari italiani regionali e provinciali (I.M.P.R.), dagli Uffici stralcio dei comuni regionali e di zona del C.V.L., all'A.N.P.I., dai Ministeri dell'assistenza post-bellica e della guerra, nonché di tutte le informazioni che potranno altrimenti raccogliere.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-21;518#art-6