Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 12 set 1945
Le proposte di ricompensa al valore per i partigiani sono esaminate dalle Commissioni di cui agli , le quali, se ritengono di doverle accogliere, le trasmettono alla Commissione di cui all' che decide inappellabilmente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-21;518#art-5