Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 12 set 1945
Per coloro che, essendo cittadini italiani, abbiano fatto parte di movimenti partigiani in altri paesi europei, la Commissione competente potrà derogare ai requisiti di tempo previsti negli articoli precedenti. Le qualifiche non sono concesse a chi, pur avendo i requisiti di partigiano o di patriota, ne è divenuto indegno per la sua condotta morale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-21;518#art-11