Art. 8
8 / 44In vigore dal 7 set 1945
Qualora non sia possibile, attraverso i reclutamenti, procedere alla copertura dei posti di organico stabiliti dall' del presente decreto, è data facoltà al Ministero di grazia e giustizia di richiamare in servizio, in corrispondenza delle vacanze, agenti di custodia pensionati che riuniscano i voluti requisiti fisici e morali e che non abbiano superato il 60° anno di età. Ai medesimi verrà sospeso il pagamento dell'assegno di pensione e saranno corrisposte le competenze stabilite nel presente decreto, da computarsi in relazione al grado rivestito all'atto del collocamento a riposo.
Gli agenti richiamati non hanno diritto ad avanzamento di grado. Il servizio da essi prestato non è considerato utile ai fini della pensione, nè dà diritto a liquidazione di alcuna indennità o buonuscita.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-21;508#art-8