Art. 5
5 / 44In vigore dal 7 set 1945
Gli agenti di custodia sono reclutati:
1) per arruolamento volontario, con preferenza per coloro che hanno appartenuto ai Corpi armati in servizio dello Stato o che hanno ottenuto la qualifica di patriota combattente a termini dell' del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n, 158.
All'arruolamento possono essere ammessi gli iscritti di leva, anche dopo la data di apertura della leva cui debbono concorrere;
2) per passaggio di militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica che si trovino alle armi o in congedo provvisorio in attesa della chiamata alle armi della loro classe.
I Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica hanno facoltà di vietare gli arruolamenti e i passaggi nel Corpo degli agenti di custodia degli iscritti e dei militari anzidetti, che siano adibiti o da adibirsi a servizi speciali.
Negli arruolamenti sono osservate, per quanto applicabili, le norme del decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, con le modificazioni di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301.
Gli agenti di custodia sono dispensati dalla chiamata alle armi della loro classe di leva e dai richiami per istruzione o mobilitazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-21;508#art-5