Art. 43
43 / 44In vigore dal 7 set 1945
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a introdurre, con propri decreti, nel bilancio del Ministro di grazia e giustizia, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-21;508#art-43