Art. 43

Art. 43

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In vigore dal 7 set 1945
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a introdurre, con propri decreti, nel bilancio del Ministro di grazia e giustizia, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-21;508#art-43