Art. 42

Art. 42

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In vigore dal 7 set 1945
Sino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra restano sospesi gli esami per le promozioni da brigadiere a maresciallo ordinario, stabiliti dall' del regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584. Tali promozioni possono essere conferite, ferme restando le altre condizioni, per merito, seguendo l'ordine del ruolo di anzianità.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-21;508#art-42