Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 25 dic 1975
Sono ammessi a servire nel Corpo degli agenti di custodia coloro che riuniscano i seguenti requisiti: 1) essere cittadini italiani col godimento dei diritti civili e politici; 2) avere età non maggiore di 28 e non minore di 18 anni. Per coloro che hanno prestato servizio nell'Arma dei carabinieri Reali, nella guardia di finanza e nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza il limite massimo di età è elevato a 23 anni; 3) essere celibi o vedovi senza prole; 4) avere statura non inferiore a metri 1,60, essere di sana e robusta costituzione ed immune da difetti fisici; 5) avere compiuto il corso superiore elementare (5ª classe); 6) avere l'assenso dell'esercente la patria potestà, o la tutela, se minore degli anni 21; 7) non avere subito condanne per delitti dolosi nè essere stati sottoposti a misure di sicurezza; 8)avere tenuta sempre buona condotta, non essere stati espulsi dall'Esercito, dalla Marina, dall'Aeronautica o da altri Corpi militarmente organizzati, e non averi riportato qualifiche inferiori a quella di buono durante il servizio militare; 9) appartenere a famiglia di buona reputazione.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il limite massimo di eta' per l'ammissione nel Corpo degli agenti di custodia di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, nonche' per la partecipazione al concorso per il grado di sottotenente previsto nell'art. 28 dello stesso decreto, e' elevato a 35 anni per coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni: a) siano combattenti della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione; b) siano partigiani combattenti, riconosciuti tali ai sensi delle vigenti disposizioni; c) siano reduci dalla prigionia o dalla deportazione. In deroga alla disposizione contenuta nel n. 3 dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, coloro che si trovino in una delle condizioni previste nel comma precedente, possono aspirare alla nomina ad agenti di custodia anche se coniugati o vedovi con prole. I reduci dalla deportazione (militari o patrioti civili) possono essere arruolati in quanto non abbiano aderito a servire nelle forze armate fasciste o tedesche".
  • La L. 18 febbraio 1963, n. 173 ha disposto (con l'art. 126, comma 1) che "A modifica di quanto dispone il n. 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e fermi restando gli altri requisiti previsti dell'articolo stesso per l'arruolamento nel Corpo, occorre: a) avere statura non inferiore a metri uno e sessantacinque; b) essere di sana e robusta costituzione fisica ed immune da qualsiasi difetto o imperfezione previsti dalle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1948, n. 603, nonche' da qualsiasi difetto di refrazione da ipoacusia bilaterale a meno di sei metri, da dislalia e disartria anche di tenue grado; c) avere attitudine a svolgere i compiti istituzionalmente demandati al Corpo".
  • La L. 18 febbraio 1963, n. 173 come modificata dalla L. 2 dicembre 1975, n. 603 ha disposto (con l'art. 126, comma 1) che "A modifica di quanto dispone il n. 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e fermi restando gli altri requisiti previsti dell'articolo stesso per l'arruolamento nel Corpo, occorre: a) avere statura non inferiore a metri 1,60; b) essere di sana e robusta costituzione fisica ed immune da qualsiasi difetto o imperfezione previsti dalle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1948, n. 603, nonche' da qualsiasi difetto di refrazione da ipoacusia bilaterale a meno di sei metri, da dislalia e disartria anche di tenue grado; c) avere attitudine a svolgere i compiti istituzionalmente demandati al Corpo".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-21;508#art-4