Art. 33

Art. 33

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In vigore dal 7 set 1945
Gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, muniti di tessera di riconoscimento, hanno diritto al libero percorso sulle linee tramviarie e automobilistiche urbane, limitatamente a due soli per ogni vettura, con l'obbligo di prendere posto in piedi uno per piattaforma.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-21;508#art-33