Art. 32

Art. 32

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In vigore dal 7 set 1945
Le facilitazioni di viaggio concesse agli appartenenti alle Forze armate dello Stato con il vigente regolamento per i trasporti militari, sono estese, per il trasporto personale, delle famiglie e dei bagagli, nei viaggi per servizio o per motivi privati, agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia. Restano ferme le disposizioni del regolamento sulle concessioni speciali, in virtù delle quali gli agenti di custodia, nel servizio di traduzione dei detenuti e degli internati minorenni, usufruiscono della concessione speciale B. Il Ministro per i trasporti è autorizzato ad introdurre, con proprio decreto, le necessarie varianti nel regolamento sui trasporti militari.
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