Art. 29

Art. 29

29 / 44
In vigore dal 7 set 1945
Sono applicabili al personale del Corpo degli agenti di custodia le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205. I trasgressori saranno licenziati dal Corpo con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-21;508#art-29