Art. 23

Art. 23

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In vigore dal 7 set 1945
Il Corpo degli agenti di custodia ha la bandiera nazionale. Essa viene custodita nell'ufficio del maggiore comandante il Corpo per essere usata nelle cerimonie ufficiali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-21;508#art-23