Art. 19

Art. 19

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In vigore dal 7 set 1945
L'art. 48 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia è modificato come segue: Salvo il caso speciale previsto dall'art. 54, i graduati e le guardie dispensati dal servizio per motivi di indole non disciplinare, previo parere della Commissione centrale per il personale di custodia, possono essere riammessi soltanto come guardie e quando non abbiano oltrepassato il 40° anno di età, siano in possesso degli altri requisiti richiesti per l'arruolamento nel Corpo e siano giudicati idonei al servizio. Ai riammessi è computato, anche agli effetti della rafferma, il sevizio precedentemente prestato nel Corpo, tenendo presente, quanto ai premi, il disposto del 3° comma dell'. Ad essi non compete la vestizione gratuita. Le riammissioni sono disposte nei limiti delle vacanze di organico.
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