Art. 16
16 / 44In vigore dal 7 set 1945
Gli agenti di custodia cessano dal servizio, oltre che nei casi previsti dal regolamento per il Corpo a seguito dei relativi provvedimenti disciplinari, per una delle seguenti cause:
1) per il compimento del 55° anno di età;
2) per riforma, accertata nei modi di legge;
3) per fine ferma, su istanza degli interessati o per negata rafferma;
4) per rescissione di ferma, su istanza motivata dagli interessati, quando risultino essere sopraggiunte gravi ed eccezionali esigenze di famiglia che giustifichino l'invocato provvedimento;
5) per incapacità o inettitudine al servizio, per poco rendimento, per gravi incompatibilità od altre cause le quali rendano non conveniente l'ulteriore permanenza dell'agente nel Corpo.
La dispensa dal servizio per le ragioni indicate nel n. 5 è disposta previo parere della Commissione centrale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-21;508#art-16