Art. 11
11 / 44In vigore dal 7 set 1945
Gli agenti di custodia, dopo la ferma triennale, possono contrarre otto rafferme triennali, al termine delle quali rimangono in servizio fino al 55° anno di età.
Sono soppressi gli aumenti di paga per rafferma stabiliti dal 3° capoverso dell' del regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-21;508#art-11