Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 7 set 1945
Gli agenti di custodia, dopo la ferma triennale, possono contrarre otto rafferme triennali, al termine delle quali rimangono in servizio fino al 55° anno di età. Sono soppressi gli aumenti di paga per rafferma stabiliti dal 3° capoverso dell' del regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-21;508#art-11