Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 23 set 1945
Sono convalidate tutte le modalità già adottate circa l'istituzione e la disciplina dei conti in cui ai precedenti articoli. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 10 agosto 1945 UMBERTO DI SAVOIA Parri - Ricci Visto, il Guardasigilli: Togliatti Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1945 Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 7. - Ventura
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