Art. 3
3 / 3In vigore dal 6 feb 2016
Chiunque omette di fare nel termine prescritto la denunzia prevista dall' è punito con l'arresto non inferiore nel minimo a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a lire diecimila. Ove l'ommissione risulti colposa la pena è dell'arresto non inferiore a tre mesi o dell'ammenda non inferiore a lire cinquemila.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 10 agosto 1945
UMBERTO DI SAVOIA
Parri - Togliatti
Visto, IL Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 1. - VENTURA
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 ha disposto (con l'art. 3, comma 3, lettera a)) che nel presente articolo le parole «e' punito con l'arresto non inferiore nel minimo a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a lire 2.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000» e (con l'art. 3, comma 3, lettera b)) che le parole «la pena e' dell'arresto non inferiore a tre mesi o dell'ammenda non inferiore a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000».
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-10;506#art-3