Art. 3

Art. 3

3 / 3
In vigore dal 6 feb 2016
Chiunque omette di fare nel termine prescritto la denunzia prevista dall' è punito con l'arresto non inferiore nel minimo a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a lire diecimila. Ove l'ommissione risulti colposa la pena è dell'arresto non inferiore a tre mesi o dell'ammenda non inferiore a lire cinquemila. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 10 agosto 1945 UMBERTO DI SAVOIA Parri - Togliatti Visto, IL Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1945 Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 1. - VENTURA

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 ha disposto (con l'art. 3, comma 3, lettera a)) che nel presente articolo le parole «e' punito con l'arresto non inferiore nel minimo a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a lire 2.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000» e (con l'art. 3, comma 3, lettera b)) che le parole «la pena e' dell'arresto non inferiore a tre mesi o dell'ammenda non inferiore a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000».

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-10;506#art-3