Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 7 ott 1945
UMBERTO DI SAVOIA Principe di Piemonte Luogotenente Generale del Regno In virtù dell'autorità a Noi delegata; Visto il R. decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, con cernente la nominatività obbligatoria dei titoli azionari, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1942, n. 96; Visto il R. decreto 29 marzo 1942, n. 239, recante norme integrative e complementari del Regio decreto-legge sopra citato; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1915, n. 58; Visto l'articolo 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1941, n. 151; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'industria ed il commercio e per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. L'art. 27 del R. decreto 29 marzo 1942, n. 239, è sostituito dal seguente: «Per la sostituzione o per la divisione di titoli azionari, la società emittente può richiedere il pagamento di un compenso non superiore alle spese necessarie per ogni titolo, qualunque sia il numero delle azioni rappresentate. Nessun compenso è dovuto se la conversione si operi mediante stampigliatura delle vecchie azioni». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 8 agosto 1945 UMBERTO DI SAVOIA Parri - Scoccimarro - Gronchi - Togliatti Visto, il Guardasigilli: Togliatti Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1945 Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 56. - Frasca
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