Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 9 set 1945
Le disposizioni concernenti le pensioni di guerra, sono estese ai patrioti combattenti ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione. Con successivo decreto saranno stabilite le modalità per il riconoscimento e in liquidazione delle pensioni concesse ai sensi del comma precedente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-04;467#art-3