Art. 2
2 / 3In vigore dal 15 set 1945
Gli organici dei comuni di San Giovanni di Bieda o di Bieda saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti e dei gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai comuni di San Giovanni di Bieda e di Bieda anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 26 agosto 1927, n. 1489.
Il personale, già in servizio presso il comune di Bieda e che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, dovrà avere la posizione gerarchica e il trattamento economico non superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-02;525#art-2