Art. 2

Art. 2

2 / 3
In vigore dal 15 set 1945
Gli organici dei comuni di San Giovanni di Bieda o di Bieda saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti e dei gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai comuni di San Giovanni di Bieda e di Bieda anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 26 agosto 1927, n. 1489. Il personale, già in servizio presso il comune di Bieda e che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, dovrà avere la posizione gerarchica e il trattamento economico non superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-02;525#art-2