Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 31 ago 1945
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 27 luglio 1945 UMBERTO DI SAVOIA PARRI - GULLO - TOGLIATTI Visto, il Guardasigilli: Togliatti Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1945 Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 151. - VENTURA
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