Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 1 apr 1951
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autorità a Noi delegata; Ritenuta la necessità di vietare l'ingiustificato abbattimento degli alberi di olivo; Visto l' del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche; Visto l' del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, recante norme sull'emanazione promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per l'interno; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . È vietato l'abbattimento degli alberi di olivo oltre il numero di cinque ogni biennio, salvo quanto è previsto nell'. Il divieto riguarda anche le piante danneggiate da operazioni belliche o in stato di deperimento per qualsiasi causa, sempre che possano essere ricondotte a produzione con speciali operazioni colturali.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-07-27;475#art-1