Art. 3
3 / 9In vigore dal 17 ago 1945
I cessionari degli autori e dei loro eredi e legatari, in forza di cessioni assolute di diritti di autore, hanno la facoltà, dietro pagamento agli autori ed ai loro eredi e legatari di un corrispettivo adeguato, di continuare nell'esercizio dei diritti esclusivi per la maggiore estensione della durata del diritto di autore di cui ai precedenti articoli.
Salvo contrario accordo delle parti, il corrispettivo dovrà essere determinato sotto forma di un diritto di percentuale sui proventi lordi derivanti dall'esercizio delle facoltà cedute.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-07-20;440#art-3